domenica, Settembre 8, 2024
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Vaccini, come ottenere il risarcimento (o l’indennizzo) da AstraZeneca. “Ecco a quanto ammonta l’indennità”

di Antonio Oliviero

Il terribile, e tragico, pasticcio che faticosamente sta emergendo ora che AstraZeneca ha comunicato il ritiro mondiale del suo vaccino contro il Covid-19, quantunque le prime avvisaglie non fossero mancate già all’indomani della scomparsa della povera Camilla Canepa nel 2021, pone ulteriormente il tema mai troppo dibattuto dei danni collaterali, degli effetti avversi gravi, o addirittura letali, dovuti alla somministrazione di un vaccino che – come abbiamo scritto in merito al fuorionda di Giorgio Palù – non andava somministrato sotto i 60 anni: cosa che invece è avvenuta comunque. Sicché dopo l’ammissione dell’azienda farmaceutica, secondo cui il suo vaccino può causare effetti collaterali quali trombosi con complicazioni potenzialmente fatali, coloro che hanno subito questa seria complicanza (e purtroppo sono davvero tanti, dato il ritardo, gravemente colpevole, con cui è stato comunicato) hanno pieno, legittimo e sacrosanto diritto al risarcimento del danno, oppure quantomeno all’indennizzo. L’ammissione, dunque, potrebbe aprire la strada a risarcimenti multimilionari. Ma non è così semplice, dunque facciamoci guidare dal parere di Paolo Vitali, avvocato civilista contattato da il Messaggero

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Abbiamo già citato una prima distinzione tra indennizzo e risarcimento. Il primo caso è disciplinato dalla legge 210 del 1992, per cui lo Stato è tenuto a pagare “chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica”. Ne consegue che l’indennizzo “consiste in un assegno vitalizio e di carattere reversibile per la durata di quindici anni”: purtroppo, però, il tutto non è automatico ma dovrebbe dapprima essere provato da un procedimento amministrativo certificato dalla Azienda sanitaria locale del proprio Comune di residenza. In caso ciò avvenga, il danneggiato potrebbe percepire una somma compresa tra 1.740 e 1.949 euro ogni due mesi. La platea dei possibili fruitori dell’indennizzo, peraltro, è stata ampliata, talché può essere ora richiesto non soltanto da coloro che abbiano subito un danno a causa della vaccinazione obbligatoria – come il personale sanitario, quello docente o delle Forze dell’ordine – ma anche da coloro che “abbiano scelto volontariamente di vaccinarsi”, in forza e in ragione delle “raccomandazioni” dell’autorità sanitaria italiana. il termine per richiedere l’indennizzo è “triennale”, decorrente dal momento in cui l’avente diritto risulta aver avuto conoscenza del danno. 

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Il risarcimento del danno

Diverso è il discorso in merito al risarcimento del danno biologico (o patrimoniale). In tale caso, occorre precisare che deve essere però certificata “una condotta dolosa o colposa“, ancora nelle parole dell’avvocato Vitali, “quale potrebbe essere considerata la produzione e la commercializzazione di vaccini” con il danneggiato che deve dimostrare “solo il nesso causale tra l’attività o il prodotto e il danno patito”. E la casa produttrice del vaccino, ovvero AstraZeneca, multinazionale anglo-svedese, potrebbe sottrarsi alla responsabilità “solo provando rigorosamente di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”, specifica l’avvocato Vitali. È importante sottolineare che le due possibilità non si escludono ma possono integrarsi: “La giurisprudenza lascia emergere molti casi in cui l’importo dell’indennità è stato sottratto da quello del risarcimento tutte le volte che l’indennizzo sia stato già pagato”.

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Foto: Camilla Canepa

Il caso di Camilla Canepa

Non possiamo non tornare col pensiero al caso della sventurata 18enne Camilla Canepa, morta per complicanze in seguito al vaccino AstraZeneca: in quel caso, e negli altri casi in cui sia intervenuto un decesso, l’avvocato Vitali spiega che i familiari possono richiedere una somma di 77mila euro una tantum, nonché, parimenti, ottenere “il trattamento di reversibilità dell’indennità riconosciuta”. Sotto il profilo risarcitorio, invece, i familiari potranno agire contro la casa produttrice del vaccino per “i danni patrimoniali e non patrimoniali direttamente causati loro dalla morte del congiunto”.

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