domenica, Settembre 8, 2024
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Decreto salva casa, sanatorie al via da lunedì: cosa si potrà fare

 

Decreto Salva Casa è finalmente legge. Dopo l’approvazione del Senato con 106 voti favorevoli, 68 contrari e un astenuto, le regole per la sanatoria edilizia 2024 diventano operative. Il testo approvato dal Senato è identico a quello approvato dalla Camera la scorsa settimana, nonostante i numerosi tentativi dell’opposizione di bloccarne l’esame in Commissione presentando numerosi emendamenti. L’opposizione ha inoltre cercato di proporre una questione pregiudiziale in Aula, sostenendo che il testo non risolve il problema dell’emergenza abitativa ma introduce un nuovo condono edilizio. Tuttavia, tutti questi tentativi sono stati vani e le misure del Decreto Salva Casa entreranno presto in vigore.

Come funziona la sanatoria edilizia 2024

Sia i privati che le Amministrazioni potranno richiedere il permesso di costruire o la Scia in sanatoria, assistiti da un tecnico che attesti la conformità degli interventi alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti al momento della domanda e della realizzazione. Per ottenere il permesso di costruire in sanatoria, i privati dovranno pagare una sanzione pari al doppio del contributo di costruzione, mentre per la Scia in sanatoria la sanzione sarà pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile, compresa tra 1.032 e 10.328 euro. In caso di inerzia del Comune, scatterà il silenzio assenso. Inoltre, ci sarà più tempo per rimuovere gli abusi edilizi negati dal Comune: 240 giorni anziché 90, in caso di comprovate esigenze di salute o gravi situazioni di disagio socio-economico.

Abolizione della doppia conformità

La sanatoria edilizia 2024 permetterà di sanare le difformità parziali e le variazioni essenziali, purché le opere risultino conformi alle norme urbanistiche vigenti al momento della domanda e ai requisiti edilizi vigenti al momento della realizzazione.

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Le tolleranze costruttive ed esecutive

Opere realizzate entro il 24 maggio 2024 non necessiteranno più della sanatoria edilizia, grazie all’innalzamento delle tolleranze costruttive ed esecutive. Le nuove tolleranze saranno:

  • 2% per unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 mq;
  • 3% per unità immobiliari tra i 300 e i 500 mq;
  • 4% per unità immobiliari tra i 100 e i 300 mq;
  • 5% per unità immobiliari inferiori ai 100 mq;
  • 6% per unità immobiliari inferiori ai 60 mq.

Saranno considerate tolleranze esecutive:

  • il minore dimensionamento dell’edificio;
  • la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali;
  • le irregolarità geometriche e modifiche alle finiture degli edifici di minima entità;
  • la difforme ubicazione delle aperture interne;
  • la difforme esecuzione di opere rientranti nella manutenzione ordinaria;
  • gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale.

Stato legittimo dell’immobile

Per ottenere lo stato legittimo dell’immobile sarà sufficiente rifarsi alternativamente al titolo abilitativo che ha previsto la costruzione o la sanatoria dell’immobile, o a quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio. Non si considereranno le eventuali difformità presenti nelle parti comuni o nelle singole unità immobiliari.

Cambi di destinazione d’uso e recupero sottotetti

cambi di destinazione d’uso saranno sempre ammessi sia all’interno della stessa categoria funzionale sia tra diverse categorie funzionali (residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale) in tutte le zone urbane. I cambi di destinazione d’uso dei primi piani fuori terra e dei piani seminterrati saranno sempre consentiti se previsti dalle norme regionali. Inoltre, il recupero dei sottotetti sarà sempre consentito anche se non rispetta le distanze minime tra edifici e confini, purché rispetti i limiti di distanza, l’altezza massima e la forma del sottotetto come delimitato dalle pareti perimetrali.

requisiti di abitabilità degli immobili saranno meno stringenti. Negli edifici recuperati o in ristrutturazione, saranno considerati abitabili locali con un’altezza minima interna di 2,40 metri e monolocali con una superficie minima di 20 metri quadrati per una persona e di 28 metri quadrati per due persone.

Precisazioni sull’edilizia libera

Nell’edilizia libera rientreranno opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, come tende, tende da sole e tende a pergola, anche bioclimatiche, addossate o annesse agli immobili. Le Vepa installate su logge interne o porticati non gravati da diritti di uso pubblico e non prospicenti aree pubbliche saranno considerate interventi di edilizia libera.

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